(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione Trentino-Alto
                   Adige n. 32 del 12 agosto 2003)
                            IL PRESIDENTE
    Visto  l'Art.  53  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
31 agosto  1972,  n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle
leggi   costituzionali   concernenti   lo  statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto  Adige»,  ai sensi del quale il presidente della giunta
provinciale  emana,  con  proprio  decreto,  i regolamenti deliberati
dalla giunta;
    Visto  l'Art.  54,  comma  1,  punto  2, del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica, secondo il quale alla giunta provinciale
spetta  la  deliberazione  dei regolamenti nelle materie che, secondo
l'ordinamento  vigente,  sono  devolute  alla  potesta' regolamentare
della provincia;
    Vista  la  deliberazione  della giunta provinciale n. 585 di data
14 marzo  2003,  con  la  quale  e'  stato  approvato  lo  schema  di
regolamento recante: «regolamento concernente i centri autorizzati di
assistenza  agricola». (Legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1 Art.
100);
                              E m a n a
il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                            O g g e t t o
    1.  Il  presente  regolamento stabilisce, ai sensi dell'Art. 100,
comma 4, della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, le modalita'
e  le  procedure  per la verifica dei requisiti di funzionamento e di
garanzia  richiesti  per  lo  svolgimento  dell'attivita'  di  centro
autorizzato    di    assistenza    agricola   e   per   il   rilascio
dell'autorizzazione alle societa' che richiedono di poter svolgere la
predetta  attivita'  di  assistenza  nonche'  per  l'esercizio  della
vigilanza sui centri autorizzati da parte della provincia.