(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 32 del 12 agosto 2003) IL PRESIDENTE Visto l'Art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il presidente della giunta provinciale emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta; Visto l'Art. 54, comma 1, punto 2, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale alla giunta provinciale spetta la deliberazione dei regolamenti nelle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potesta' regolamentare della provincia; Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 585 di data 14 marzo 2003, con la quale e' stato approvato lo schema di regolamento recante: «regolamento concernente i centri autorizzati di assistenza agricola». (Legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1 Art. 100); E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. O g g e t t o 1. Il presente regolamento stabilisce, ai sensi dell'Art. 100, comma 4, della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, le modalita' e le procedure per la verifica dei requisiti di funzionamento e di garanzia richiesti per lo svolgimento dell'attivita' di centro autorizzato di assistenza agricola e per il rilascio dell'autorizzazione alle societa' che richiedono di poter svolgere la predetta attivita' di assistenza nonche' per l'esercizio della vigilanza sui centri autorizzati da parte della provincia.